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Il processo ai serbatoi ricondizionati di GPL

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Prima di leggere questo articolo, assicurati di aver letto i precedenti.

Il serbatoio ricondizionato deve rispettare le regole del marchio CE

“Amico GPL” , il serbatoio di Gpl firmato WTS GAS

Poiché nessuno pareva rendersi conto del fatto che i serbatoi Gpl ricondizionati non rispettassero le normative CE, Walter Tosto segnalò la situazione alle autorità. Questo portò sia ad un processo penale a carico delle società distributrici di Gpl che a una messa in mora per lo Stato italiano da parte della Commissione Europea per averne violato la disciplina comunitaria. Leggiamo alcuni passaggi sul tema, tratti dal libro Ricomincio da 60.

LA SEGNALAZIONE E L’INIZIO DEL PROCESSO

Tornando al dunque: dal momento che la situazione non si sbloccava, mi presi la responsabilità di segnalare quanto stava accadendo all’Autorità giudiziaria (penale, perché volevo evitare che in caso di incidenti si potesse attribuire una qualche responsabilità al costruttore che aveva ideato e realizzato il manufatto invece di rivolgersi a chi – in modo frettoloso – lo aveva modificato) e all’Unione europea (perché volevo che fosse l’Organo che aveva pensato la Ped, cioè l’Europa, ad affermare che questa norma non si doveva applicare nel caso di serbatoi ricondizionati). Con mia somma sorpresa accaddero due significativi eventi: l’avvio di un procedimento penale a carico di una serie di società distributrici di Gpl per violazione delle norme sulla immissione in commercio dei prodotti, e il contemporaneo invio ad opera della Commissione europea di una messa in mora allo Stato italiano per violazione della disciplina europea in materia di serbatoi per GPL. Questo è il documento:

Ma andiamo per ordine. Come già detto la nostra società si era assunta la responsabilità di denunciare all’Autorità giudiziaria penale  (dopo avere per anni tentato invano di sensibilizzare il settore e gli  organi preposti al controllo) la gravissima situazione sopra menzionata. All’esito della denuncia, la Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Chieti aveva chiesto il rinvio a giudizio dei legali rappresentanti di alcune società distributrici di Gpl contestando il reato  di cui all’articolo 515 del codice penale (Frode in commercio) nonché dell’articolo 517 (Vendita di prodotti industriali con segni men daci). Venne inoltre contestata alle società la violazione dell’art. 25  del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa  delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive  di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300). Queste contestazioni furono formulate su ordine del Giudice delle  Indagini preliminari, il quale dispose l’imputazione coatta in ragione  delle conclusioni cristallizzate in una perizia tecnica all’esito di un incidente probatorio. L’ipotesi di accusa contestava la violazione del Decreto legislativo  93/2000 e del Decreto ministeriale n. 329 del 1.12.2004, precisando che  il ricondizionamento dei serbatoi sarebbe avvenuto nell’inosservanza  delle suddette norme e che i manufatti trasformati risultano privi del  marchio CE. Inoltre, alcuni dei serbatoi ricondizionati oggetto d’indagine risul tavano proprio costruiti dalla nostra azienda e risultavano modificati  senza nessun tipo di indicazione sul soggetto che li aveva ricondizionati. Anzi, l’Autorità giudiziaria, attraverso la perizia (eseguita su otto  serbatoi), aveva verificato che la prassi adottata in Italia sul ricondizionamento risultava applicata perlomeno dall’anno 2005. Su questa base probatoria era stato avviato il procedimento penale  che è tuttora in corso. La vicenda ebbe anche un certo rilievo sulla stampa, come conferma  il seguente articolo a firma di Gianluca Lettieri pubblicato il 7 novembre 2018:

Serbatoi Gpl fuorilegge, in 4 a processo 

Sotto accusa i bomboloni ricondizionati e interrati, la procura contesta il reato di frode: impianti senza marchi, utenti ingannati

Arriva a processo un’inchiesta della procura di Chieti sui serbatoi di Gpl interrati e ricondizionati senza rispettare la legge. Un’indagine che è destinata  a diventare un caso nazionale: sono 900mila i serbatoi potenzialmente irregolari secondo i calcoli dell’Aipe, l’associazione delle imprese di caldareria.  Il sostituto procuratore  Giancarlo Ciani  ha citato a giudizio quattro grossi  distributori di gas gpl e le rispettive società (queste ultime per responsabilità  amministrative) (…). L’accusa è di presunta frode in commercio: la prima  udienza è stata fissata al 3 dicembre.

Il problema nasce dal fatto che l’utente finale, quando dispone di un serbatoio esterno, ha spesso interesse a riconvertirlo per interrarlo. E questo passaggio andrebbe fatto seguendo precise norme europee che,  nei 6 casi contestati alle società finite sott’accusa, non sarebbero state però rispettate. A far scattare l’inchiesta in cui i costruttori di serbatoi risultano parti offese è stato uno dei giganti del settore, la Walter  Tosto di Chieti Scalo. I serbatoi ricondizionati, infatti, vengono dati agli  utenti in comodato d’uso dalle ditte di distribuzione del gas, ma rimangono di proprietà della casa costruttrice. La stessa Wts ne ha messi tantissimi sul mercato e, di conseguenza, non vorrebbe vedersi addebitare ipotetiche future colpe causate da impianti pensati per uso  esterno e, successivamente, ricondizionati da altri per essere interrati. L’imputazione è la stessa per tutte le società (…). Gli impianti in questione risultano dunque privi del marchio della Comunità europea (CE). In sostanza,  si legge sul capo d’imputazione, «all’utente finale non veniva fornita alcuna informazione sulla modalità di ricondizionamento dei serbatoi installati  presso la sua proprietà inducendolo così a ritenere che fossero conformi ai requisiti di legge, così come dichiarato dalla società distributrice». Nel corso dell’inchiesta, che ha portato al sequestro dei serbatoi ritenuti irregolari e installati tra Francavilla, Bucchianico, Orsogna, Pollutri e Archi, il  perito del giudice ha affermato che gli impianti esaminati «erano in pessime  condizioni: presentavano isolamento realizzato con materiale non idoneo;  limiti significativi nei sistemi di sicurezza e protezione». E in uno dei casi analizzati il marchio CE era addirittura falso.

 

A quel punto cosa successe? Con l’incidente probatorio eseguito  nell’ambito del processo penale vennero rimossi dalla sede interrata i “serbatoi ricondizionati” e l’esame visivo di tali manufatti (tutti esaminati dal perito) rilevò la gravità delle criticità relative alle  modalità di installazione e di controllo, ai presidi di sicurezza degli  stessi e alle procedure di certificazione CE. Il tutto come meglio descritto e cristallizzato nella consulenza formatasi nel contraddittorio delle parti. Una delle cose più rilevanti evidenziate nell’ambito della perizia si  identificava nel fatto che le modalità di ricondizionamento dei serbatoi  erano state eseguite in totale difformità rispetto agli standard costruttivi europei previsti e disciplinati dalla direttiva Ped recepita in Italia  dal decreto legislativo 93/2000.

Questa relazione aveva e ha posto in evidenza le gravissime difformità accertate sui “serbatoi ricondizionati” oggetto della perizia:  che cioè si trattava di manufatti costruiti tra il 1987 e il 1997; che  nessuno dei serbatoi esaminati risultava aver rispettato le regole di  installazione e al perito non erano stati forniti i documenti richiesti  quali libretto d’uso e manutenzione; che nessuna documentazione inerente la manutenzione era stata effettuata sul serbatoio, così  come nessuna certificazione appariva sulla valvola di taratura. Inoltre, le protezioni con anodi sacrificali risultavano per la gran parte  inutilizzabili e in alcuni casi esse non erano state installate, il rivestimento in vernice epossidica risultava spesso gravemente danneggiato e in alcuni casi addirittura mancante, mentre la documentazione fotografica attestava le più che approssimative condizioni di  installazione del serbatoio e lo stato di degrado dello stesso (si consideri che uno dei serbatoi ricondizionati risultava protetto con un  anodo sacrificale custodito in un fondo di vaso di coccio e lo stesso  anodo risultava chiuso con un “tappo di bottiglia per spumante”). E  ancora: la gran parte dei serbatoi era stata installata presso l’utente  finale senza la fornitura del libretto di uso e manutenzione. Infine,  in molti casi, i serbatoi ricondizionati risultavano privi dei certificati  di prevenzione incendi. Questi dati che ho voluto riassumere costituiscono, pur nella loro  sinteticità, un quadro preoccupante e dimostrano che la tipologia dei  “serbatoi ricondizionati” è stata utilizzata per superare coscientemente  i parametri costruttivi previsti dalla legge italiana che ha recepito (lo  ripeto) la disciplina europea. In un altro caso, fra quelli oggetto del procedimento penale, era stato accertato che sul serbatoio risultava apposta addirittura una falsa  etichettatura CE. Ma non è tutto.

LA LETTERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla vicenda penale tuttora in corso  ha fatto seguito la presa di posizione della Commissione europea –  Direzione Generale Enteprise – che ha dato corso alle notizie comunicate dall’azienda e con la nota del 15 marzo 2018 (GROW/C3/PT/alm  1477960) la Dg Enterprise ha precisato che tutti i prodotti a pressione (compresi i serbatoi ricondizionati) devono rispettare la Direttiva  97/23/CE e la Direttiva 2014/68/UE per poter essere immessi sul mercato ed essere installati. Anzi, la Commissione europea ha fatto di più: ha scritto la nota del  marzo 2018 nella quale indica chiaramente che “i serbatoi ricondizionati di Gpl per essere legalmente immessi sul mercato e messi in esercizio devono essere verificati in accordo con le previsioni delle Direttive 97/23/CE o 2014/68/EU” affinché siano garantiti i requisiti di sicurezza volti ad  “assicurare che i pericoli dovuti alla pressione siano sufficientemente coperti (id. est. rischio di esplosione)”. L’integrale contenuto della nota che ritrascrivo aiuta a comprendere  l’importanza della posizione assunta dalla competente Direzione generale della Commissione europea:

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